Art. 1

Disposizioni generali

In vigore dal 20 nov 2024
Disposizioni generali 1.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti utilizzano i modelli di cui all’allegato I, conformemente alle istruzioni fornite nell’allegato II del presente regolamento. 2.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti i modelli di cui all’allegato III, conformemente alle istruzioni fornite nell’allegato IV del presente regolamento. 3.   Ai fini della comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, a corredo dei dati trasmessi elencati nell’allegato I del presente regolamento, gli emittenti comunicano le informazioni seguenti: (a) la data e il periodo di riferimento delle comunicazioni; (b) la valuta utilizzata per le comunicazioni; (c) per i soggetti giuridici, l’identificativo del soggetto giuridico (LEI) dell’emittente e, per le persone fisiche, il numero ufficiale di identificazione nazionale applicabile nello Stato membro d’origine; (d) il tipo di token, quale definito all’, paragrafo 1, punto 6 o 7, del regolamento (UE) 2023/1114, e il codice identificativo, il riferimento o il nome del token, se disponibili, sulla base del White Paper sulle cripto-attività pubblicato per il token; (e) se la valuta di riferimento del token è: i) esclusivamente la valuta ufficiale dello Stato membro d’origine; ii) esclusivamente una o più valute diverse dalla valuta ufficiale dello Stato membro d’origine; iii) sia la valuta ufficiale dello Stato membro d’origine che altre valute (una combinazione dell’opzione di cui al punto i) e dell’opzione di cui al punto ii)); (f) se il token è stato classificato come significativo a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2023/1114; (g) se applicabile, una dichiarazione attestante che l’emittente non ha ricevuto dai prestatori di servizi per le cripto-attività le informazioni di cui agli allegati III e IV del presente regolamento. 4.   A norma dell’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, il presente regolamento si applica mutatis mutandis ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro.
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