Art. 3

Date d’invio delle comunicazioni

In vigore dal 20 nov 2024
Date d’invio delle comunicazioni 1.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui al suddetto articolo con cadenza trimestrale, entro l’orario di chiusura delle attività, alle date d’invio seguenti: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio. 2.   Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti le informazioni di cui al suddetto articolo con cadenza trimestrale, entro l’orario di chiusura delle attività, alle date d’invio seguenti: 21 aprile, 21 luglio, 21 ottobre e 21 gennaio. Tuttavia i prestatori di servizi per le cripto-attività trasmettono agli emittenti il modello «S 08.00 – Token detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività» di cui agli allegati III e IV entro l’orario di chiusura delle attività su base giornaliera. 3.   Se la data d’invio coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della comunicazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo. 4.   Gli emittenti presentano eventuali rettifiche apportate alle informazioni trasmesse alle autorità competenti senza indebito ritardo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2902:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo