Art. 5

Periodo di conservazione dei dati personali presso gli emittenti

In vigore dal 20 nov 2024
Periodo di conservazione dei dati personali presso gli emittenti Gli emittenti non conservano i dati personali relativi ai possessori trasmessi dai prestatori di servizi per le cripto-attività conformemente all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, del presente regolamento per un periodo più lungo di quello necessario per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114. Tale periodo di conservazione non supera i cinque anni dalla data in cui gli emittenti hanno ottenuto i dati personali.
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