Art. 8

Erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto

In vigore dal 24 ott 2024
Erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto 1.   L’Ucraina può presentare alla Commissione due volte all’anno una richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo in relazione al prestito AMF e ai prestiti bilaterali ammissibili. 2.   La Commissione valuta la richiesta dell’Ucraina di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo sulla base dei requisiti seguenti: a) il rispetto del prerequisito di cui all’, paragrafo 1, applicabile solo per quanto riguarda il prestito AMF; b) la conferma che il valore complessivo delle erogazioni in relazione al prestito AMF o a ciascun prestito bilaterale ammissibile, comprensivo degli eventuali interessi maturati, non supera l’importo totale dovuto a tale prestatore bilaterale; e c) il rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo ULCM. 3.   Fatta salva la disponibilità delle risorse di cui all’, paragrafo 1, qualora effettui una valutazione positiva della richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, la Commissione adotta senza ritardi indebiti una decisione con cui autorizza l’erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, comprendente l’importo da erogare a sostegno del rimborso di ciascun prestito bilaterale ammissibile e l’importo messo a disposizione per sostenere il rimborso del prestito AMF. L’importo erogato nell’ambito del meccanismo è pari all’importo delle risorse disponibili sulla base dell’, paragrafo 1. Detto importo è assegnato conformemente alla decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 3. 4.   Nel caso in cui l’importo messo a disposizione dell’Ucraina a sostegno del rimborso del prestito AMF sia superiore all’importo dovuto per il rimborso nell’ambito del prestito AMF, l’importo in eccesso può essere utilizzato per il rimborso anticipato del prestito AMF in conformità dell’, paragrafo 2, lettera e), o può essere trattenuto dall’Unione al fine esclusivo di sostenere il rimborso del prestito AMF in futuro. Sono disponibili a tale scopo anche gli eventuali interessi maturati. 5.   Qualora valuti negativamente la richiesta di sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, la Commissione ne informa senza ritardo l’Ucraina, motivando la sua valutazione. 6.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione può, per motivi debitamente giustificati, valutare in via eccezionale le richieste di pagamento presentate dai prestatori bilaterali, in particolare qualora abbia adottato una decisione in conformità dell’, paragrafo 5, o qualora l’Ucraina non rispetti gli obblighi nell’ambito dell’accordo ULCM.
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Erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/2773) — Testo vigente | Portale Normativo