Art. 4
Finanziamento
In vigore dal 24 ott 2024
Finanziamento
1. Il meccanismo è dotato di risorse rese disponibili da:
a)
importi trasferiti conformemente all’allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014, i quali costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario; e
b)
importi ricevuti a titolo di contributi finanziari da Stati membri, paesi terzi o altre fonti; tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità, rispettivamente, dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), del regolamento finanziario.
2. Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo la Commissione, a nome dell’Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. Detto accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi di contributo conclusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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