Art. 5

Sostegno disponibile

In vigore dal 24 ott 2024
Sostegno disponibile 1.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo è disponibile alle condizioni stabilite agli per aiutare l’Ucraina a rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati: a) del prestito AMF; e b) dei prestiti bilaterali ammissibili. 2.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo è assegnato per aiutare l’Ucraina a rimborsare il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili di cui al paragrafo 1 in proporzione del capitale di ciascun prestito espresso in euro rispetto alla somma del capitale del prestito AMF e di tutti i prestiti bilaterali ammissibili espressa in euro. Una volta che il prestito AMF o un prestito bilaterale ammissibile, compresi gli interessi e tutti gli altri costi correlati, sia stato interamente rimborsato dall’Ucraina, la suddetta ripartizione è adeguata in modo che le eventuali risorse future nell’ambito del meccanismo siano assegnate ai prestiti rimanenti in proporzione del capitale di ciascun prestito espresso in euro rispetto alla somma del capitale di tutti i prestiti rimanenti espressa in euro. 3.   La Commissione adotta una decisione che stabilisce la ripartizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo tra il prestito AMF e i prestiti bilaterali ammissibili. La Commissione utilizza il capitale di ciascun prestito bilaterale ammissibile espresso in euro di cui all’, paragrafo 5, lettera b). La Commissione modifica senza indugio tale decisione per includervi ciascun prestito bilaterale al momento dell’entrata in vigore di tale prestito. La Commissione può modificare tale decisione per ridurre proporzionalmente l’assegnazione a un prestito bilaterale qualora quest’ultimo non sia interamente erogato entro il 31 dicembre 2027. 4.   L’importo complessivo del capitale del prestito AMF e dei prestiti bilaterali ammissibili di cui al paragrafo 1 non supera 45 miliardi di EUR. 5.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo è erogato in euro. 6.   Tutti i pagamenti sono subordinati alla disponibilità delle risorse di cui all’, paragrafo 1. 7.   L’Unione declina ogni responsabilità riguardo al rimborso dei prestiti bilaterali ammissibili.
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