Art. 7

Accordo per l’attuazione del meccanismo

In vigore dal 24 ott 2024
Accordo per l’attuazione del meccanismo 1.   Il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo di cui all’ è concesso all’Ucraina solo dopo che la Commissione abbia concluso un accordo per l’attuazione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM) con il paese («accordo ULCM»). 2.   L’accordo ULCM definisce in particolare gli elementi seguenti: a) l’obbligo in capo all’Ucraina di utilizzare il sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo per rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati del prestito AMF o dei prestiti bilaterali ammissibili; b) le coordinate bancarie di tutti i prestatori bilaterali a favore dei quali la Commissione effettua i pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, in relazione ai rispettivi prestiti bilaterali; c) per i pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del meccanismo, in relazione al prestito AMF, disposizioni che garantiscano che l’Unione utilizzi tali importi per rimborsare direttamente il prestito AMF; d) disposizioni specifiche che rispecchino l’, paragrafo 7, e garantiscano che l’Unione non sia ritenuta responsabile di eventuali danni causati dall’Ucraina o da terzi nell’attuazione dei prestiti bilaterali ammissibili, anche in conseguenza dell’attuazione del meccanismo, in particolare quando gli importi di cui all’, paragrafo 1, variano nel tempo o vengono meno; e) l’obbligo in capo all’Ucraina di ottenere dai prestatori bilaterali e di fornire senza ritardo alla Commissione le prove: i) dell’entrata in vigore di ciascun accordo di prestito bilaterale, e ii) dell’adempimento di ciascun obbligo di rimborso, compreso, nella misura necessaria, il tasso di conversione applicabile utilizzato; f) l’obbligo in capo all’Ucraina di concordare con ciascun prestatore bilaterale che qualunque importo da essa versato ad un prestatore bilaterale per rimborsare il prestito bilaterale che non adempia immediatamente gli obblighi di rimborso rimanga disponibile fino alla scadenza di detti obblighi, e che gli eventuali interessi maturati su tale importo siano anch’essi disponibili per adempiere gli obblighi previsti dall’accordo di prestito bilaterale; g) l’obbligo per l’Ucraina di corredare ogni richiesta di pagamento: i) delle informazioni dettagliate sugli importi residui dovuti nell’ambito di ciascun accordo di prestito bilaterale, e ii) delle informazioni dettagliate sugli importi disponibili per adempiere gli obblighi di rimborso di cui alla lettera f); h) un’autorizzazione esplicita per i prestatori bilaterali di presentare, in via eccezionale, una richiesta di pagamento a norma dell’, paragrafo 6, purché detti prestatori bilaterali comunichino le informazioni di cui alla lettera g) del presente paragrafo; e i) qualsiasi altro requisito necessario per l’attuazione del meccanismo. 3.   Nella misura necessaria, l’accordo ULCM è modificato a seguito dell’entrata in vigore di eventuali decisioni di esecuzione della Commissione adottate a norma dell’, paragrafo 4.
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Accordo per l’attuazione del meccanismo (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/2773) — Testo vigente | Portale Normativo