Art. 9

Disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

In vigore dal 24 ott 2024
Disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione 1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale per aiutare il paese a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata all’Ucraina sotto forma di un prestito («prestito AMF»). Il prestito AMF contribuisce a coprire il deficit di finanziamento dell’Ucraina individuato in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali. 2.   L’erogazione del prestito AMF è gestita dalla Commissione in base alla sua valutazione del prerequisito di cui all’, paragrafo 1, e dell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1. 3.   Il prestito AMF è disponibile fino al 31 dicembre 2024. È messo a disposizione dalla Commissione in un’unica rata, che può essere erogata in una o più tranche. L’erogazione di tutte queste tranche avviene entro il 31 dicembre 2025.
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