Art. 12
Protocollo d’intesa
In vigore dal 24 ott 2024
Protocollo d’intesa
1. La Commissione concorda con l’Ucraina le condizioni inerenti alle politiche cui il prestito AMF deve essere collegato . Tali condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa.
2. Le condizioni inerenti alle politiche di cui al protocollo d’intesa sono coerenti con le tappe qualitative e quantitative contenute nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447, e sue eventuali modifiche. Le condizioni inerenti alle politiche specificate nel protocollo d’intesa dovrebbero altresì includere un impegno a promuovere la cooperazione con l’Unione in materia di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’industria della difesa ucraina, in linea con gli obiettivi dei programmi dell’Unione destinati alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell’Ucraina e di altri programmi pertinenti dell’Unione.
3. La Commissione approva la firma del protocollo d’intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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