Art. 34
Solidarietà e distribuzione coordinata di beni e servizi rilevanti per la crisi
In vigore dal 9 ott 2024
Solidarietà e distribuzione coordinata di beni e servizi rilevanti per la crisi
1. In caso di carenza di beni e servizi rilevanti per la crisi in uno o più Stati membri, gli Stati membri interessati possono informarne la Commissione e indicare le quantità necessarie e qualsiasi altra informazione pertinente. La Commissione trasmette le informazioni alle autorità competenti e ottimizza il coordinamento delle risposte degli Stati membri.
2. Nel caso in cui la Commissione, in conformità al paragrafo 1, è informata del fatto che in uno Stato membro i beni o servizi rilevanti per la crisi sono insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all’emergenza nel mercato interno, la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal consiglio e delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, può raccomandare agli altri Stati membri di distribuire tali beni o servizi in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di prevenire ulteriori perturbazioni del mercato interno, anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, stabilendo l’uso più efficiente di tali beni o servizi nell’ottica di porre fine all’emergenza nel mercato interno.
Storico versioni
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