Art. 33

Diritto di essere ascoltati per l’irrogazione di ammende

In vigore dal 9 ott 2024
Diritto di essere ascoltati per l’irrogazione di ammende 1.   Prima di adottare una decisione a norma dell’, paragrafo 10, la Commissione dà all’operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato in merito: a) alle conclusioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; b) alle misure che la Commissione potrebbe adottare in considerazione delle conclusioni preliminari di cui alla lettera a). 2.   Gli operatori economici interessati possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione a norma del paragrafo 1, lettera a), entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni. 3.   La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi. 4.   I diritti di difesa dell’operatore economico interessato sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L’operatore economico interessato ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare un’inosservanza.
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Diritto di essere ascoltati per l’irrogazione di ammende (Art. 33 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo