Art. 35

Misure volte a garantire la disponibilità e l’approvvigionamento di beni o servizi rilevanti per la crisi

In vigore dal 9 ott 2024
Misure volte a garantire la disponibilità e l’approvvigionamento di beni o servizi rilevanti per la crisi 1.   Se a norma dell’, paragrafo 1, la Commissione è informata del rischio che in uno Stato membro beni o servizi rilevanti per le crisi siano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all’emergenza nel mercato interno, può, tenendo conto del parere del consiglio, raccomandare agli Stati membri di adottare misure specifiche. Tali misure garantiscono quanto prima una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e l’uso delle scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l’approvvigionamento di tali beni o servizi. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono in particolare essere volte a: a) agevolare l’ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni rilevanti per la crisi; b) agevolare l’ampliamento delle capacità esistenti o la creazione di nuove capacità relative alle attività di servizi; c) accelerare le pertinenti procedure di approvazione e autorizzazione, comprese le autorizzazioni ambientali, che riguardano o influenzano la produzione e la distribuzione dei beni rilevanti per la crisi; d) accelerare le procedure per l’autorizzazione e la registrazione dei servizi rilevanti per le crisi; e) accelerare le pertinenti procedure di approvazione dei prodotti in vista dell’immissione sul mercato di beni rilevanti per la crisi che non sono soggetti ad alcuna normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.
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Misure volte a garantire la disponibilità e l’approvvigionamento di beni o servizi rilevanti per la crisi (Art. 35 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo