Art. 36
Richiesta degli Stati membri alla Commissione di acquistare beni e servizi per loro conto o a loro nome
In vigore dal 9 ott 2024
Richiesta degli Stati membri alla Commissione di acquistare beni e servizi per loro conto o a loro nome
1. Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto o a nome degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione («Stati membri partecipanti») per l’acquisizione di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi rilevanti per la crisi.
2. La Commissione, senza ritardo e in consultazione con il comitato, valuta la necessità e la proporzionalità della richiesta di cui al paragrafo 1. Se non intende soddisfare tale richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il comitato, motivando il suo rifiuto.
3. Se accetta di acquistare per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, la Commissione:
a)
informa tutti gli Stati membri e il comitato della sua intenzione di condurre la procedura di appalto e invita gli Stati membri interessati a partecipare;
b)
elabora una proposta di accordo da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto o a loro nome.
L’accordo basato sulla proposta di cui al primo comma, lettera b), stabilisce le condizioni dettagliate dell’appalto, comprese le modalità pratiche, i quantitativi massimi proposti, le condizioni di acquisto o locazione in comune per conto o a nome degli Stati membri partecipanti, compresi i prezzi e i termini di consegna.
4. Qualora la Commissione annulli la procedura di appalto a norma dell'articolo 174 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 («regolamento finanziario»), informa immediatamente gli Stati membri partecipanti, affinché questi possano avviare senza ritardo le proprie procedure di appalto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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