Art. 32

Termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende

In vigore dal 9 ott 2024
Termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende 1.   Il potere conferito alla Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 10, è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica; b) a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda. 4.   Dopo ogni interruzione inizia nuovamente a decorrere il termine di prescrizione. 5.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) finché l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
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