Art. 32
Termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende
In vigore dal 9 ott 2024
Termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende
1. Il potere conferito alla Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell’, paragrafo 10, è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende è interrotto:
a)
dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
b)
a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda.
4. Dopo ogni interruzione inizia nuovamente a decorrere il termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l’esecuzione forzata del pagamento delle ammende è sospeso:
a)
durante il periodo concesso per il pagamento;
b)
finché l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Storico versioni
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