Art. 30

Irrogazione di ammende agli operatori economici per inosservanza di un ordine classificato come prioritario espressamente accettata

In vigore dal 9 ott 2024
Irrogazione di ammende agli operatori economici per inosservanza di un ordine classificato come prioritario espressamente accettata 1.   Nel fissare l’importo dell’ammenda di cui all’, paragrafo 10, la Commissione tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell’operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata dell’inosservanza della richiesta accettata classificata come prioritaria, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione ha fissato un’ammenda a norma dell’, paragrafo 10. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta.
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Irrogazione di ammende agli operatori economici per inosservanza di un ordine classificato come prioritario espressamente accettata (Art. 30 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo