Art. 28

Attivazione delle procedure di emergenza previste dalla pertinente normativa dell’Unione sui prodotti

In vigore dal 9 ott 2024
Attivazione delle procedure di emergenza previste dalla pertinente normativa dell’Unione sui prodotti 1.   Quando la modalità di emergenza nel mercato interno è stata attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell’ del presente regolamento e vi è una carenza di taluni beni rilevanti per la crisi, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, le procedure di emergenza incluse negli atti giuridici dell’Unione modificati dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) e dalla direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio (56) in relazione a tali beni rilevanti per la crisi. Tali atti di esecuzione indicano quali sono i beni rilevanti per la crisi e le procedure di emergenza soggetti all’attivazione, forniscono le ragioni di tale attivazione e della sua proporzionalità e indicando la durata di tale attivazione. 2.   L’attivazione delle procedure di emergenza di cui al paragrafo 1 si applica solo per la durata della modalità di emergenza nel mercato interno. 3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi all’impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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Attivazione delle procedure di emergenza previste dalla pertinente normativa dell’Unione sui prodotti (Art. 28 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo