Art. 27

Richieste di informazioni agli operatori economici

In vigore dal 9 ott 2024
Richieste di informazioni agli operatori economici 1.   La Commissione può invitare i pertinenti operatori economici delle catene di approvvigionamento di beni rilevanti per la crisi o servizi rilevanti per le crisi a fornirle, su base volontaria entro un termine stabilito, informazioni specifiche nelle circostanze seguenti: a) vi sono gravi carenze di beni rilevanti per la crisi o servizi di rilevanti per la crisi o una minaccia imminente di tali carenze; b) le informazioni richieste sono strettamente necessarie per valutare se una o più delle misure di cui all’ o agli articoli da 34 a 39 siano in grado di ridurre tali carenze o la minaccia imminente di tali carenze; c) le informazioni fornite attraverso il comitato o ottenute con altri mezzi dagli Stati membri nella fase di pianificazione dell’emergenza o nella modalità di vigilanza del mercato interno non sono sufficienti; e d) la Commissione non è in grado di ottenere tali informazioni da altre fonti. La Commissione, previa consultazione del comitato, valuta il sussistere delle condizioni di cui al primo comma. 2.   La Commissione può presentare una richiesta di informazioni mediante un atto di esecuzione nel caso in cui: a) nessuna informazione sia fornita alla Commissione su base volontaria entro il termine stabilito a norma del paragrafo 1; o b) le informazioni ricevute dalla Commissione attraverso la comunicazione di informazioni su base volontaria a norma del paragrafo 1 o da qualsiasi altra fonte disponibile durante la fase di pianificazione dell’emergenza o la modalità di vigilanza del mercato interno sono ancora insufficienti per valutare se l’attuazione delle misure di cui all’ o agli articoli da 34 a 39 ridurrebbe le gravi carenze di beni o servizi rilevanti per la crisi o la minaccia imminente di tali carenze e se tali misure debbano essere adottate. 3.   Prima di adottare un atto di esecuzione a norma del paragrafo 2 e tenendo conto del parere del comitato, la Commissione: a) valuta la necessità e la proporzionalità di tale richiesta di informazioni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b); e b) tiene debitamente conto dell’onere amministrativo che tale richiesta potrebbe comportare per gli operatori economici interessati, in particolare per le PMI, e stabilisce di conseguenza i termini per la presentazione delle informazioni. 4.   Le informazioni richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 sono limitate a informazioni mirate riguardanti: a) le capacità produttive e le eventuali scorte esistenti di beni rilevanti per la crisi negli impianti di produzione situati nell’Unione o in paesi al di fuori dell’Unione che l’operatore economico in questione gestisce, oppure cui commissiona o da cui acquista approvvigionamenti, nel pieno rispetto dei segreti commerciali e d’impresa; b) se disponibile, il calendario della produzione prevista di beni rilevanti per la crisi negli impianti di produzione situati nell’Unione e in paesi al di fuori dell’Unione che l’operatore economico in questione gestisce o con cui stipula contratti, per i tre mesi successivi al ricevimento della richiesta di informazioni; c) eventuali perturbazioni o carenze pertinenti a livello delle catene di approvvigionamento di beni rilevanti per la crisi o servizi rilevanti per le crisi. 5.   L’atto di esecuzione che prevede una richiesta di informazioni agli operatori economici da parte della Commissione a norma del paragrafo 2: a) specifica i beni e i servizi rilevanti per le crisi pertinenti per la richiesta di informazioni; b) specifica gli operatori economici in questione che operano lungo le catene di approvvigionamento di beni o servizi rilevanti per la crisi e che sono interessati dalla richiesta di informazioni; c) specifica le informazioni richieste, anche fornendo, se necessario, un modello contenente domande che potrebbero essere poste ai singoli operatori economici interessati; d) dimostra il sussistere della necessità eccezionale di cui al paragrafo 1, lettera b), in ragione della quale sono richieste le informazioni e include la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera a); e) spiega la finalità della richiesta, l’utilizzo previsto delle informazioni richieste e la durata di tale utilizzo; e f) specifica il termine entro il quale l’operatore economico può chiedere alla Commissione di modificare la richiesta. La richiesta di informazioni prevista dall’atto di esecuzione di cui al primo comma è espressa in un linguaggio chiaro, conciso e comprensibile e tiene conto della protezione dei segreti commerciali e degli sforzi richiesti all’operatore economico per rendere disponibili le informazioni su base volontaria, in particolare se si tratta di una PMI. 6.   In seguito alla richiesta di informazioni rivolta dalla Commissione agli operatori economici mediante un atto di esecuzione a norma del paragrafo 2, la Commissione trasmette una decisione individuale a ciascuno degli operatori economici interessati appartenenti alla categoria specificata in tale atto di esecuzione, chiedendo loro di fornire le informazioni specificate in tale atto di esecuzione o di spiegare perché non possono fornire tali informazioni. La Commissione si basa, ove possibile, sugli inventari pertinenti e disponibili degli operatori economici pertinenti, compilati dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 3. La Commissione può inoltre ottenere, se del caso, le informazioni necessarie sugli operatori economici interessati dagli Stati membri. 7.   Le decisioni della Commissione contenenti richieste di informazioni individuali adottate a norma del paragrafo 6 sono debitamente giustificate e proporzionate in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, e sono necessarie per la gestione dell’emergenza. Tali decisioni contengono tutti gli elementi seguenti: a) un riferimento all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 su cui sono basate; b) una descrizione delle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o della minaccia imminente di tali carenze da cui hanno avuto origine; c) garanzie per la protezione dei dati personali conformemente all’, per la non divulgazione di informazioni commerciali sensibili e per la non divulgazione dei segreti commerciali e la protezione della proprietà intellettuale contenute nella risposta a norma dell’; d) informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in linea con il pertinente diritto dell’Unione; e) un termine ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi entro il quale le informazioni o la motivazione del rifiuto di fornire tali informazioni devono essere fornite. Nel fissare il termine di cui al secondo comma, lettera e), la Commissione tiene conto, in particolare, delle dimensioni dell’operatore economico interessato in termini di dipendenti e degli sforzi necessari per raccogliere e mettere a disposizione le informazioni. Ove richiesto dalla gravità della situazione, l’operatore economico può chiedere una proroga una tantum del termine fino a due giorni prima della scadenza. La Commissione risponde entro un giorno lavorativo a tale richiesta di proroga del termine. 8.   Qualora il trattamento di una richiesta di informazioni da parte di un operatore economico rischi di perturbare in modo significativo le sue attività, tale operatore economico può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste e comunica alla Commissione i motivi di tale rifiuto. La Commissione non divulga il rifiuto di fornire le informazioni richieste né i motivi di tale rifiuto. 9.   La Commissione trasmette senza ritardo copia di qualunque richiesta di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l’operatore economico. Se l’autorità competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dall’operatore economico in questione conformemente al diritto dell’Unione. 10.   Dopo aver ricevuto informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione: a) utilizza le informazioni solo in modo compatibile con lo scopo per il quale sono state richieste; b) garantisce, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, l’attuazione di misure tecniche e organizzative che tutelino la riservatezza e l’integrità delle informazioni richieste, in particolare dei dati personali, e che salvaguardino i diritti e le libertà degli interessati; c) cancella le informazioni non appena non sono più necessarie per lo scopo dichiarato e comunica, senza indebito ritardo, all’operatore economico e all’autorità competente dello Stato membro interessato che le informazioni sono state cancellate, a meno che non sia necessario archiviarle a fini di trasparenza conformemente al diritto nazionale. 11.   Ogni operatore economico pertinente o chiunque debitamente autorizzato a rappresentare tale operatore economico fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell’Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. 12.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi all’impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 13.   Le richieste di informazioni emesse a norma del presente articolo non riguardano informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale degli Stati membri.
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Richieste di informazioni agli operatori economici (Art. 27 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo