Art. 26

Requisito dell’attivazione a due livelli

In vigore dal 9 ott 2024
Requisito dell’attivazione a due livelli 1.   Le misure di cui alla presente sezione sono adottate dalla Commissione solo dopo l’attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno e dopo che il Consiglio ha stilato un elenco a norma dell’, paragrafo 4. 2.   Un atto di esecuzione che introduce una misura di cui alla presente sezione identifica in modo chiaro e specifico i beni rilevanti per la crisi o i servizi rilevanti per le crisi a cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza nel mercato interno.
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Requisito dell’attivazione a due livelli (Art. 26 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo