Art. 26
Requisito dell’attivazione a due livelli
In vigore dal 9 ott 2024
Requisito dell’attivazione a due livelli
1. Le misure di cui alla presente sezione sono adottate dalla Commissione solo dopo l’attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno e dopo che il Consiglio ha stilato un elenco a norma dell’, paragrafo 4.
2. Un atto di esecuzione che introduce una misura di cui alla presente sezione identifica in modo chiaro e specifico i beni rilevanti per la crisi o i servizi rilevanti per le crisi a cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza nel mercato interno.
Storico versioni
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