Art. 25
Punto di contatto unico a livello dell’Unione
In vigore dal 9 ott 2024
Punto di contatto unico a livello dell’Unione
1. La Commissione istituisce e gestisce un punto di contatto unico a livello dell’Unione.
2. Il punto di contatto unico a livello dell’Unione:
a)
fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti assistenza nella richiesta e nell’ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell’Unione che sono pertinenti o incidono sull’esercizio della libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, durante la modalità di emergenza nel mercato interno;
b)
fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti assistenza nell’espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi introdotte a livello dell’Unione a causa dell’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno;
c)
compila e pubblica un elenco di tutte le misure di crisi nazionali e i punti di contatto nazionali.
3. Al punto di contatto unico a livello di Unione sono assegnate risorse umane e finanziarie sufficienti.
Storico versioni
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