Art. 23

Trasparenza

In vigore dal 9 ott 2024
Trasparenza 1.   In caso di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell’, paragrafo 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite l’ufficio di collegamento a livello dell’Unione, il testo di tutte le misure di emergenza adottate in risposta alla crisi, senza ritardo e dopo la loro adozione. Tale obbligo si applica solo se tali misure introducono restrizioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone tra Stati membri e non sono già soggette a un obbligo di informazione o di notifica previsto da altre normative dell’Unione. Tale comunicazione comprende: a) i motivi di tali misure, compresi i motivi che dimostrano che le misure sono giustificate e proporzionate, nonché qualsiasi dato scientifico o di altro tipo a sostegno della loro adozione; b) l’ambito di applicazione di tali misure; c) la data di adozione e la data di applicazione e la durata di tali misure. 2.   Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite l’ufficio di collegamento a livello dell’Unione, il progetto di testo delle misure di cui al paragrafo 1 prima della loro adozione, unitamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). 3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di adottare le misure in questione. 4.   Gli Stati membri forniscono nel più breve tempo possibile al pubblico e, contestualmente, alla Commissione informazioni chiare, complete e tempestive che spieghino le misure di cui al paragrafo 1. 5.   La Commissione coordina lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, pubblica su un sito web dedicato, disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, le informazioni pertinenti su eventuali restrizioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione, comprese informazioni sull’ambito di applicazione e sulla durata delle misure nazionali in questione e, ove possibile, informazioni in tempo reale. Il sito web dedicato può comprendere una mappa interattiva con informazioni in tempo reale su tali misure. 6.   La Commissione mette a disposizione del comitato le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1, 2 e 4. 7.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono trasmesse tramite uno strumento sicuro messo a disposizione dalla Commissione.
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Trasparenza (Art. 23 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo