Art. 22

Misure di mitigazione per la libera circolazione delle persone

In vigore dal 9 ott 2024
Misure di mitigazione per la libera circolazione delle persone 1.   Durante la modalità di emergenza nel mercato interno e al fine di agevolare la libera circolazione delle persone di cui all’, lettere da f) a i), la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare disposizioni amministrative o fornire agli Stati membri strumenti digitali per facilitare l’identificazione delle categorie di persone e la verifica dei fatti menzionati in tali disposizioni da parte degli Stati membri in cooperazione con gli altri Stati membri interessati e la Commissione. 2.   Durante la modalità di emergenza nel mercato interno, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che una persona o un operatore economico soddisfa i requisiti generali stabiliti nelle misure di emergenza nazionali e ritiene che l’uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione di tali persone o operatori economici e delle loro attrezzature, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli che gli Stati membri possono utilizzare su base volontaria. 3.   Fatti salvi il pertinente diritto dell’Unione e il diritto e le procedure nazionali applicabili, gli Stati membri danno priorità alle procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione per quanto riguarda i prestatori di servizi rilevanti per le crisi. 4.   La Commissione individua le categorie di persone coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni e servizi rilevanti per la crisi per le quali è necessario agevolare la libera circolazione istituendo modelli, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del comitato, che gli Stati membri possano utilizzare su base volontaria. 5.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi all’impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 6.   La Commissione mette a disposizione del pubblico, su un sito web dedicato, le informazioni sulle misure di mitigazione adottate a norma del presente articolo.
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Misure di mitigazione per la libera circolazione delle persone (Art. 22 Regolamento (UE) 2024/2747) — Testo vigente | Portale Normativo