Art. 3

Attività e costi ammissibili

In vigore dal 26 set 2024
Attività e costi ammissibili 1.   I contributi forfettari di cui all’ del presente regolamento possono coprire i costi ammissibili connessi a una o più delle seguenti categorie di attività: a) sviluppo del sistema informatizzato di raccolta, controllo, trattamento e trasmissione dei dati degli Stati membri per soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 1217/2009, in modo che sia operativo entro il 31 dicembre 2027; b) sviluppo della capacità degli Stati membri di utilizzare le fonti di dati e di collegare le serie di dati di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 2, e all’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, compresi i costi relativi alla cooperazione tra gli organi di collegamento; c) sviluppo di metodologie e approcci innovativi, comprese soluzioni digitali, per adeguare il sistema informatizzato di raccolta, controllo, trattamento e trasmissione dei dati degli Stati membri che fornisce relazioni di feedback e servizi di riferimento per gli agricoltori ai requisiti del regolamento (CE) n. 1217/2009; d) assunzione e formazione di esperti, in particolare presso gli organi di collegamento, per allineare la capacità in termini di risorse umane alla maggiore domanda della RISA, comprese le indennità di viaggio e di soggiorno; e) azioni per incentivare gli agricoltori a partecipare alla RISA, anche sensibilizzandoli ai vantaggi della partecipazione alla rete di dati. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione per Stato membro non supera il 95 % dei costi ammissibili stimati dallo Stato membro. 3.   I costi ammissibili possono comprendere sia i costi diretti che quelli indiretti. 4.   I costi indiretti sono calcolati applicando un tasso forfettario massimo del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi di subappalto. 5.   I costi salariali del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui fanno capo a costi per attività di cui al paragrafo 1 che l’autorità pubblica competente non svolgerebbe se non per l’istituzione della RISA. 6.   I costi finanziati nell’ambito di altre azioni dell’Unione non sono ammissibili.
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