Art. 1

Bilancio disponibile e dotazione finanziaria massima per Stato membro

In vigore dal 26 set 2024
Bilancio disponibile e dotazione finanziaria massima per Stato membro 1.   L’importo totale disponibile fornito dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito delle spese in regime di gestione diretta di cui all’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per erogare nel 2024 i contributi finanziari di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 è pari a 50 milioni di EUR. 2.   I contributi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono assegnati agli Stati membri come indicato nell’allegato del presente regolamento e sono limitati agli importi ivi previsti.
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