Art. 2
Somme forfettarie uniche
In vigore dal 26 set 2024
Somme forfettarie uniche
I contributi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 assumono la forma di contributi forfettari unici a copertura dei costi ammissibili associati all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA) negli Stati membri, di cui all’ del presente regolamento, e non superano l’importo massimo per Stato membro di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2499:oj#art-2