Art. 4

Procedura per la determinazione dei contributi forfettari

In vigore dal 26 set 2024
Procedura per la determinazione dei contributi forfettari 1.   Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una proposta che stabilisce l’importo del contributo forfettario richiesto sulla base del bilancio stimato necessario per l’istituzione della RISA. La proposta comprende una ripartizione dei costi stimati che indica la quota per categoria di attività ai sensi dell’, paragrafo 1. La proposta descrive inoltre le attività coperte da ciascuna categoria e le relative risorse. 2.   La stima dettagliata dei costi per categoria di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende solo i costi che sono: a) sostenuti tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027; b) necessari per le attività di cui all’, paragrafo 1; c) in linea con le prassi abituali dello Stato membro in materia di costi; d) conformi alla legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale; e) conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza. 3.   I costi ammissibili stimati sono ripartiti per le seguenti categorie di bilancio: a) spese di personale; b) costi di subappalto; c) costi di acquisto; d) altre categorie di costo; e) costi indiretti. 4.   Gli Stati membri elaborano la loro proposta utilizzando il pertinente modello fornito dalla Commissione e la presentano entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro il 4 novembre 2024, se precedente. 5.   La Commissione valuta il bilancio stimato proposto dagli Stati membri rispetto alle attività da essi proposte. I costi non ammissibili saranno eliminati e il contributo dell’Unione potrà essere adeguato dalla Commissione se lo ritiene opportuno.
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