Art. 5

Relazioni sull’attuazione

In vigore dal 26 set 2024
Relazioni sull’attuazione 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni sull’attuazione: a) una relazione intermedia, entro il 31 marzo 2026; b) una relazione finale, entro il 31 marzo 2028. In deroga al primo comma, la Germania può trasmettere le relazioni sull’attuazione alla Commissione fino a 15 settimane dopo i rispettivi termini di cui al primo comma. 2.   Le relazioni sull’attuazione contengono una descrizione delle attività di cui all’, paragrafo 1, svolte: a) dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, per la relazione intermedia di cui al paragrafo 1, lettera a); b) dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per la relazione finale di cui al paragrafo 1, lettera b). La relazione finale di cui al paragrafo 1, lettera b), dimostra l’istituzione operativa della RISA, indicando in che modo le attività descritte nella proposta, di cui all’, paragrafo 1, o eventuali attività alternative pertinenti, hanno contribuito all’istituzione della RISA. 3.   Gli Stati membri presentano le loro relazioni sull’attuazione utilizzando il pertinente modello fornito dalla Commissione.
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