Art. 10

Deroghe

In vigore dal 27 giu 2024
Deroghe 1.   Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ai FI più piccoli in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato mensile rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro. 2.   Negli Stati membri dell’area dell’euro in cui le attività totali combinate dei FI residenti non superano l’1 % delle attività totali dei FI dell’area dell’euro, le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ai FI più piccoli in termini di attività totali residenti nel rispettivo Stato membro, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato mensile rappresentino almeno l’80 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze in ogni Stato membro dell’area dell’euro. 3.   Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi dei paragrafi 1 o 2, i FI segnalano tutte le seguenti informazioni statistiche, come minimo, alla BCN competente in conformità alle descrizioni di cui all’allegato II: a) su base trimestrale, le informazioni statistiche sui dati sulle consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni in FI di cui alla tabella 1, sezione 9, dell’allegato I su base aggregata o titolo per titolo; b) su base trimestrale, le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione o sulle operazioni finanziarie trimestrali sulle quote/partecipazioni in FI di cui alla tabella 2, sezione 9, dell’allegato I su base aggregata o titolo per titolo; 4.   Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi dei paragrafi 1 o 2, si applicano entrambe le seguenti disposizioni: a) le deroghe non sono concesse per un periodo superiore a un anno civile; b) Le BCN verificano che le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano superate almeno su base annuale e in tempo utile per concedere o revocare, se necessario, eventuali deroghe con effetto dall’inizio dell’anno civile successivo. 5.   Le BCN possono concedere deroghe per quanto riguarda le informazioni statistiche che non sono informazioni titolo per titolo, come precisato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato I, ai FI non OICVM soggetti alle norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella mensile. Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI non OICVM segnalano tali informazioni statistiche secondo la frequenza con la quale sono tenuti a valutare le proprie attività ai sensi delle norme contabili nazionali, ma come minimo su base annuale. 6.   Le BCN possono concedere deroghe per quanto riguarda le informazioni titolo per titolo e per classe di azioni ai FI che non sono OICVM soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con minore frequenza rispetto al mese. Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI non OICVM segnalano le informazioni titolo per titolo e per classe di azioni precisate nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato I su base trimestrale. 7.   Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica di cui all’ ai FI soggetti a norme contabili nazionali che non richiedono una valutazione delle loro attività in tempo utile per rispettare i chiari termini di segnalazione stabiliti dalle BCN ai sensi dell’, paragrafo 1. Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI possono segnalare informazioni alla BCN con la tempestività con cui sono tenute a valutare le proprie attività ai sensi delle norme contabili nazionali. 8.   Le BCN possono concedere deroghe ai FI per quanto riguarda le informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’, paragrafo 2, titolo per titolo per i titoli classificati nelle categorie «titoli di debito», «partecipazioni» e «quote/partecipazioni di FI» nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 ove tali titoli non abbiano un codice ISIN individuale o un altro valido codice di identificazione e ove non ricorra una delle seguenti condizioni: a) il valore di mercato del totale delle consistenze in tali titoli è inferiore all’1 % del totale delle consistenze in titoli dei FI nel paese; ovvero b) il valore di mercato del totale delle consistenze in tali titoli è inferiore al 5 % del totale delle consistenze in titoli del FI. Qualora le BCN concedano tali deroghe, i FI possono segnalare tali informazioni su base aggregata, disaggregate per categorie di strumenti/scadenze e per controparti. 9.   Le BCN concedono deroghe ai FI per quanto riguarda le informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), dell’, paragrafo 4, o dell’. Le BCN verificano che sia possibile raccogliere tali informazioni statistiche per tempo in modo da concedere o revocare, se necessario, eventuali deroghe con effetto dall’inizio di ogni anno civile, se concordato con la BCE. 10.   Qualora a un FI non sia stata concessa una deroga ai sensi del paragrafo 7, le BCN possono concedere ai FI deroghe agli obblighi di segnalazione di cui all’ per un periodo di un anno laddove le quote/partecipazioni di FI nominative o le quote/partecipazioni di FI al portatore siano emesse per la prima volta o laddove gli sviluppi del mercato richiedano una modifica di un’opzione o di una combinazione delle opzioni di cui all’, paragrafo 3. 11.   Le BCN possono concedere deroghe ai FI per segnalare le informazioni statistiche di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), su base trimestrale per il periodo cui le informazioni statistiche si riferiscono fino al secondo trimestre del 2026 compreso.
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