Art. 12
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In vigore dal 27 giu 2024
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
1. I FI notificano alla BCN competente una fusione, scissione o altra riorganizzazione qualora si verifichino entrambe le seguenti circostanze:
a)
è probabile che la fusione, scissione o altra riorganizzazione incida sul rispetto degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento da parte dei FI; e
b)
l’intenzione di attuare l’operazione di cui alla lettera a) sia di dominio pubblico.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 deve:
a)
essere fornita entro un termine ragionevole prima che avvenga la fusione, scissione o altro tipo di riorganizzazione; e
b)
specificare le procedure da utilizzare per assolvere gli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dal presente regolamento.
Storico versioni
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