Art. 8

Tempestività

In vigore dal 27 giu 2024
Tempestività 1.   Le BCN stabiliscono la frequenza e la tempestività con cui ricevono informazioni statistiche da FI, IFM e AIF ai sensi del presente regolamento al fine di rispettare le scadenze per la segnalazione di cui ai paragrafi 2 e 3 e le comunicano ai soggetti segnalanti. 2.   Le BCN trasmettono alla BCE tutti i seguenti elementi: a) informazioni statistiche mensili entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui le informazioni statistiche si riferiscono; b) le informazioni statistiche di cui all’, paragrafo 1, lettera d), entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese nel quale il FI è inizialmente costituito o nel quale vi è una modifica delle informazioni di classificazione del FI; c) informazioni statistiche annuali entro la fine del giorno lavorativo il 30 giugno di ogni anno civile. 3.   Qualora le deroghe concesse dalle BCN consentano a FI, AIF o IFM di segnalare informazioni statistiche alle BCN su base non mensile, la BCN trasmette le informazioni statistiche alla BCE entro la fine del 28°giorno lavorativo successivo alla fine del periodo al quale le informazioni statistiche si riferiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1988:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo