Art. 8
Tempestività
In vigore dal 27 giu 2024
Tempestività
1. Le BCN stabiliscono la frequenza e la tempestività con cui ricevono informazioni statistiche da FI, IFM e AIF ai sensi del presente regolamento al fine di rispettare le scadenze per la segnalazione di cui ai paragrafi 2 e 3 e le comunicano ai soggetti segnalanti.
2. Le BCN trasmettono alla BCE tutti i seguenti elementi:
a)
informazioni statistiche mensili entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui le informazioni statistiche si riferiscono;
b)
le informazioni statistiche di cui all’, paragrafo 1, lettera d), entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese nel quale il FI è inizialmente costituito o nel quale vi è una modifica delle informazioni di classificazione del FI;
c)
informazioni statistiche annuali entro la fine del giorno lavorativo il 30 giugno di ogni anno civile.
3. Qualora le deroghe concesse dalle BCN consentano a FI, AIF o IFM di segnalare informazioni statistiche alle BCN su base non mensile, la BCN trasmette le informazioni statistiche alla BCE entro la fine del 28°giorno lavorativo successivo alla fine del periodo al quale le informazioni statistiche si riferiscono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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