Art. 9
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
In vigore dal 27 giu 2024
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
Ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento, salvo ove sia concessa una deroga in conformità all’, FI, AIF e IFM:
a)
seguono le norme contabili stabilite nella direttiva del Consiglio 86/635/CEE (16) e in qualsiasi altra norma internazionale applicabile;
b)
applicano, ove disponibili, metodi di valutazione a prezzi di mercato;
c)
segnalano le attività e le passività totali su base lorda;
d)
segnalano le informazioni statistiche sulla base delle più recenti valutazioni disponibili delle attività secondo la frequenza fissata all’ e i termini stabiliti dalle BCN ai sensi dell’, paragrafo 1.
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