Art. 5

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 27 giu 2024
Obblighi di segnalazione statistica 1.   I FI segnalano alla BCN competente tutte le seguenti informazioni statistiche, conformemente alle specifiche di cui all’allegato I e alle descrizioni di cui all’allegato II: a) le consistenze di fine mese sulle attività e passività dei FI di cui alla tabella 1 dell’allegato 1; b) i dati di flusso mensili sugli aggiustamenti da rivalutazione o sulle operazioni dei FI, o su entrambi, di cui alla tabella 2 dell’allegato I, conformemente alla metodologia di cui all’allegato III; c) il reddito mensile percepito, i dividendi pagati per ciascuna classe di azioni emesse dal FI e le commissioni annuali versate dagli azionisti al FI di cui alla tabella 4 dell’allegato I; d) informazioni sulla classificazione del FI di cui alla tabella 5 dell’allegato I. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e c), il FI comunica informazioni titolo per titolo ove precisato nella tabella 1 o nella tabella 2 dell’allegato I e conformemente alla tabella 3 dell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1988:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo