Art. 5
Obblighi di segnalazione statistica
In vigore dal 27 giu 2024
Obblighi di segnalazione statistica
1. I FI segnalano alla BCN competente tutte le seguenti informazioni statistiche, conformemente alle specifiche di cui all’allegato I e alle descrizioni di cui all’allegato II:
a)
le consistenze di fine mese sulle attività e passività dei FI di cui alla tabella 1 dell’allegato 1;
b)
i dati di flusso mensili sugli aggiustamenti da rivalutazione o sulle operazioni dei FI, o su entrambi, di cui alla tabella 2 dell’allegato I, conformemente alla metodologia di cui all’allegato III;
c)
il reddito mensile percepito, i dividendi pagati per ciascuna classe di azioni emesse dal FI e le commissioni annuali versate dagli azionisti al FI di cui alla tabella 4 dell’allegato I;
d)
informazioni sulla classificazione del FI di cui alla tabella 5 dell’allegato I.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e c), il FI comunica informazioni titolo per titolo ove precisato nella tabella 1 o nella tabella 2 dell’allegato I e conformemente alla tabella 3 dell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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