Art. 4
Elenco dei FI a fini statistici
In vigore dal 27 giu 2024
Elenco dei FI a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo redige e aggiorna un elenco dei FI che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, compreso ciascun sottofondo considerato un singolo FI.
2. I FI informano la BCN competente della loro esistenza entro una settimana dalla data in cui hanno iniziato la propria attività se tale informazione non è resa disponibile alla BCN in conformità al quadro nazionale di vigilanza o a meccanismi di cooperazione a livello locale, a prescindere dal fatto che si preveda o meno che il FI sarà soggetto o meno a uno degli eventuali obblighi di segnalazione statistica in base al presente regolamento.
3. La BCE pubblica l’elenco aggiornato dei FI a fini statistici attraverso mezzi elettronici, tra cui il sito Internet della BCE.
4. Le BCN redigono, aggiornano e pubblicano un elenco aggiornato degli AIF e delle IFM inclusi negli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione attraverso mezzi elettronici, tra cui il sito Internet della BCN.
5. Qualora la più recente versione disponibile degli elenchi di cui al paragrafo 1 o 4 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni a un FI, a un AIF o a una IFM che non adempie in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione statistica ai sensi del presente regolamento qualora tale FI, AIF o IFM abbia fatto affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
6. FI, AIF e IFM segnalano le informazioni statistiche richieste ai sensi del presente regolamento laddove la loro esclusione dal pertinente elenco sia manifestamente errata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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