Art. 20

Monitoraggio

In vigore dal 24 giu 2024
Monitoraggio 1.   Gli Stati membri monitorano quanto segue: a) lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all’, paragrafo 3, lettera p); b) la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea urbana all’interno di zone di ecosistemi urbani di cui all’ e determinate conformemente all’, paragrafo 4; c) almeno due degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli scelti dallo Stato membro conformemente all’, paragrafo 2; d) le popolazioni delle specie dell’avifauna comune in habitat agricolo di cui all’allegato V; e) l’indicatore di biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all’, paragrafo 2; f) almeno sei degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali scelti dallo Stato membro conformemente all’, paragrafo 3; g) l’abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell’, paragrafo 2; h) la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II; i) la superficie e la qualità dell’habitat delle specie di cui all’, paragrafo 7, e all’, paragrafo 5; j) l’estensione e l’ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell’, paragrafo 13, nonché l’efficacia delle misure di compensazione per garantire che l’eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio e che il conseguimento degli obiettivi di cui agli non sia compromesso. 2.   Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino. 3.   Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), inizia il 18 agosto 2024. 4.   Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo inizia un anno dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 2. 5.   Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), del presente articolo inizia non appena è presentata alla Commissione la notifica di cui all’, paragrafo 13. 6.   Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuato almeno ogni sei anni. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, e del paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda, se del caso, il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la quota di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree, è effettuato almeno ogni sei anni o, ove necessario per valutare la tendenza all’aumento per il 2030, entro un intervallo più breve. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, l’indice delle farfalle comuni, del paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda l’indice dell’avifauna comune in habitat agricolo, del paragrafo 1, lettera e), per quanto riguarda l’indice dell’avifauna comune in habitat forestale, e del paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda le specie impollinatrici, è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere h) e i), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all’ della direttiva 92/43/CEE e la valutazione iniziale di cui all’ della direttiva 2008/56/CE. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), è effettuato ogni tre anni. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’, paragrafo 3, lettere a), b) ed e), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999. 8.   Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 9.   I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l’accesso e l’uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati. 10.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2. 11.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può: a) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all’allegato IV; b) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’allegato VI; c) istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all’, paragrafi 2 e 3. 12.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

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