Art. 22
Modifica degli allegati
In vigore dal 24 giu 2024
Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato I adeguando al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato II adeguando:
a)
l'elenco dei tipi di habitat al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della classificazione degli habitat del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS); e
b)
il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato III adeguando l'elenco delle specie marine di cui all' al progresso tecnico e scientifico.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato IV adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli al progresso tecnico e scientifico.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato V adeguando l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri al progresso tecnico e scientifico.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato VI adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali al progresso tecnico e scientifico.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato VII adeguando l'elenco di esempi delle misure di ripristino al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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