Art. 8

Ripristino degli ecosistemi urbani

In vigore dal 24 giu 2024
Ripristino degli ecosistemi urbani 1.   Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’, paragrafo 4, rispetto al 2024. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %. 2.   Dal 1o gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell', paragrafo 4, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1o gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente stabilito a norma dell', paragrafo 5. 3.   Gli Stati membri conseguono in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell', paragrafo 4, una tendenza all'aumento della copertura della volta arborea urbana è misurata ogni sei anni a decorrere dal 1o gennaio 2031 fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell', paragrafo 5.
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