Art. 9
Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
In vigore dal 24 giu 2024
Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
1. Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle funzioni socio-economiche delle barriere artificiali, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all' del presente regolamento e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l', paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), in particolare l'.
2. Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali individuate nell'inventario realizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all', paragrafo 3, lettere i) e n). Nell'eliminare le barriere artificiali, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, segnatamente quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.
3. Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere artificiali in conformità del paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei fiumi e le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano mantenute.
Storico versioni
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