Art. 15

Contenuto del piano nazionale di ripristino

In vigore dal 24 giu 2024
Contenuto del piano nazionale di ripristino 1.   Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il piano nazionale di ripristino da presentare a norma dell' e dell', paragrafo 6, può, per quanto riguarda il periodo dal 1o luglio 2032 e fino al riesame a norma dell', paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica di quanto segue: a) gli elementi di cui al paragrafo 3; e b) i contenuti di cui ai paragrafi 4 e 5. Il piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma dell', paragrafo 1, può essere limitato, per quanto riguarda il periodo dal 1o luglio 2042 e fino alla revisione entro il 30 giugno 2042 conformemente all', paragrafo 1, a una panoramica strategica degli elementi e contenuti di cui al primo comma del presente paragrafo. 3.   Ogni Stato membro include gli elementi seguenti nel piano nazionale di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 7: a) la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell' e le mappe indicative di potenziali zone da ripristinare; b) se uno Stato membro applica la deroga di cui all', paragrafo 5, o all', paragrafo 3, una giustificazione dei motivi per cui non è possibile mettere in atto entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di uno specifico tipo di habitat e una giustificazione della percentuale inferiore fissata a norma di tali articoli, individuata da tale Stato membro; c) una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del presente regolamento precisando quali tra queste misure di ripristino sono previste o attuate nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE; d) una sezione specifica che definisca le misure per adempiere gli obblighi di cui all', paragrafo 9, e all', paragrafo 7; e) se uno Stato membro applica la deroga di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, una giustificazione del modo in cui le percentuali fissate conformemente a tale articolo non impediscono il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per i tipi di habitat pertinenti, determinato a norma dell', lettera e), della direttiva 92/43/CEE; f) un'indicazione delle misure intese a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato e che gli habitat delle specie di cui all', paragrafo 7, e all', paragrafo 5, non si deteriorino significativamente nelle zone in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat delle specie, conformemente all', paragrafo 11, e all', paragrafo 9; g) se del caso, una descrizione delle modalità di applicazione dell', paragrafo 13, nel suo territorio, che comprenda: i) una spiegazione del sistema di misure di compensazione da adottare per ogni caso di deterioramento significativo, nonché del monitoraggio e della comunicazione necessari, relativi al deterioramento significativo dei tipi di habitat e degli habitat delle specie, come pure delle misure di compensazione adottate; ii) una spiegazione del modo in cui si garantirà che l'attuazione dell', paragrafo 13, non incida sul conseguimento degli obiettivi di cui agli ; h) un'indicazione delle misure finalizzate a mantenere in buono stato i tipi di habitat di cui agli allegati I e II nelle zone che li ospitano e a prevenire il deterioramento significativo delle altre zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II, conformemente all', paragrafo 12, e all', paragrafo 10; i) l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell', paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell', paragrafo 2, e una stima della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere dal 2020 al 2030 ed entro il 2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all', paragrafo 3; j) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi agricoli scelti a norma dell', paragrafo 2, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi agricoli all'interno dello Stato membro interessato; k) una giustificazione, se del caso, della riumidificazione delle torbiere in percentuale inferiore a quella di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c); l) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi forestali scelti a norma dell', paragrafo 3, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all'interno dello Stato membro interessato; m) una descrizione del contributo all'impegno di cui all'; n) il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 12; o) una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno; p) il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli , il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 12 e per rivederle ove necessario a garantire rispettivamente il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13; q) un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12; r) i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la neutralità in termini di degrado del suolo associati alle misure di ripristino nel corso del tempo; s) gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12; t) una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti: i) la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino; ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento; iii) sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi; iv) una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima; u) la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione; v) un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento; w) una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi; x) una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all', paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell', paragrafo 5; se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni. 4.   Il piano nazionale di ripristino include, se del caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della PCP, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e di cui all' del presente regolamento, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure. 5.   Il piano nazionale di ripristino include una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico nazionale nell'ambito della PAC. 6.   Se del caso, il piano nazionale di ripristino include una panoramica delle considerazioni relative alla diversità delle situazioni in varie regioni di cui all', paragrafo 16, lettera c). 7.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato tipo per il piano nazionale di ripristino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nell'elaborazione del formato tipo. Entro il 1o dicembre 2024, la Commissione presenta i progetti di atti di esecuzione al comitato di cui all', paragrafo 1.
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