Art. 17
Valutazione del piano nazionale di ripristino
In vigore dal 24 giu 2024
Valutazione del piano nazionale di ripristino
1. La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.
2. Nel valutare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta:
a)
la conformità all';
b)
l'adeguatezza rispetto al conseguimento degli obiettivi e all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
c)
il contributo agli obiettivi dell'Unione di cui all', agli obiettivi specifici di cui all', paragrafo 1, di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e all'impegno di cui all' di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.
3. Ai fini della valutazione del progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.
4. La Commissione può rivolgere le sue osservazioni sul progetto di piano nazionale di ripristino allo Stato membro entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto stesso.
5. Lo Stato membro tiene conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel suo piano nazionale di ripristino definitivo.
6. Lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.
Storico versioni
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