Art. 6

Energia da fonti rinnovabili

In vigore dal 24 giu 2024
Energia da fonti rinnovabili 1.   Ai fini dell', paragrafi 14 e 15, e dell', paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell', paragrafi 14 e 15, e dell', paragrafi 11 e 12, a condizione che: a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); o b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45). 2.   In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.
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Energia da fonti rinnovabili (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/1991) — Testo vigente | Portale Normativo