Art. 6
Energia da fonti rinnovabili
In vigore dal 24 giu 2024
Energia da fonti rinnovabili
1. Ai fini dell', paragrafi 14 e 15, e dell', paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell', paragrafi 14 e 15, e dell', paragrafi 11 e 12, a condizione che:
a)
sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); o
b)
tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45).
2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.
Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1991:oj#art-6