Art. 30

Obblighi specifici riguardanti gli ispettori

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi specifici riguardanti gli ispettori 1.   Gli ispettori possiedono un diploma, certificato o altro titolo in un settore pertinente, ottenuto per aver completato un corso di studi universitario o un corso di studi riconosciuto equipollente dallo Stato membro interessato. In casi eccezionali le autorità competenti per le SoHO possono ritenere che la notevole e pertinente esperienza di una persona la esenti dai requisiti di cui al primo comma. 2.   Prima che gli ispettori assumano le loro funzioni, le autorità competenti per le SoHO erogano loro una formazione iniziale specifica. Per la formazione iniziale specifica, le autorità competenti per le SoHO tengono conto delle migliori prassi pertinenti documentate e pubblicate dall’SCB, come indicato all’, paragrafo 1, lettera d). 3.   Le autorità competenti per le SoHO provvedono affinché la formazione iniziale specifica comprenda almeno quanto segue: a) le tecniche e le procedure di ispezione da seguire, comprese esercitazioni pratiche; b) una panoramica degli orientamenti pertinenti dell’Unione e nazionali in materia di ispezioni, se del caso, nonché le migliori prassi documentate e pubblicate dall’SCB, come indicato all’, paragrafo 1, lettera c); c) una panoramica dei sistemi di autorizzazione nello Stato membro interessato; d) il quadro giuridico applicabile allo svolgimento delle attività di sorveglianza sulle SoHO; e) una panoramica degli aspetti tecnici riguardanti le attività relative a SoHO; f) gli orientamenti tecnici in materia di SoHO di cui agli ; g) una panoramica dell’organizzazione e del funzionamento delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle SoHO e nei settori correlati; h) una panoramica del sistema sanitario nazionale e delle strutture organizzative relative alle SoHO nello Stato membro interessato. 4.   Le autorità competenti per le SoHO provvedono affinché la formazione iniziale specifica sia integrata da una formazione specializzata per l’ispezione su tipi specifici di centri e da una formazione continua, a seconda dei casi. Le autorità competenti per le SoHO compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che gli ispettori che partecipano alle ispezioni congiunte abbiano completato la pertinente formazione dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, e figurino nell’elenco di cui all’, paragrafo 5. 5.   Gli ispettori possono essere assistiti da esperti tecnici, a condizione che le autorità competenti per le SoHO provvedano affinché tali esperti rispettino i requisiti di cui al presente regolamento.
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Obblighi specifici riguardanti gli ispettori (Art. 30 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo