Art. 28

Ispezioni suenti SoHO diversi dai centri SoHO e su terze parti

In vigore dal 13 giu 2024
Ispezioni suenti SoHO diversi dai centri SoHO e su terze parti 1.   Le autorità competenti per le SoHO possono svolgere ispezioni a norma dell’, paragrafo 1, su enti SoHO diversi dai centri SoHO e su terzi incaricati, nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato rispetto ai rischi connessi alle SoHO e alle attività relative a SoHO registrate per detti enti, nonché ai precedenti dell’ente in materia di conformità. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ si applica mutatis mutandis all’ispezione su enti SoHO diversi dai centri SoHO e ai terzi incaricati.
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Ispezioni suenti SoHO diversi dai centri SoHO e su terze parti (Art. 28 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo