Art. 29

Ispezioni congiunte

In vigore dal 13 giu 2024
Ispezioni congiunte 1.   Su richiesta di una o più autorità competenti per le SoHO, tramite la loro autorità nazionale per le SoHO a un’altra autorità nazionale per le SoHO, le ispezioni a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, possono essere effettuate con la partecipazione di ispettori inviati a tal fine da un altro Stato membro sotto forma di ispezione congiunta. 2.   Con il previo consenso dell’autorità nazionale per le SoHO, l’autorità competente che riceve una richiesta di ispezione congiunta compie ogni ragionevole sforzo per accogliere tale richiesta e coordina e sostiene detta ispezione, tenendo conto delle risorse a sua disposizione, nei casi in cui: a) l’ente SoHO da ispezionare svolge attività relative a SoHO in più di uno Stato membro, che hanno un impatto nello Stato membro richiedente; b) le autorità competenti per le SoHO dello Stato membro richiedente chiedono perizie tecniche specialistiche di un altro Stato membro ai fini di tale ispezione; c) le autorità competenti per le SoHO dello Stato membro che riceve la richiesta concordano sull’esistenza di altri motivi ragionevoli per condurre un’ispezione congiunta. 3.   Qualora riceva una richiesta di ispezione congiunta di un ente SoHO, l’autorità competente per le SoHO può respingere tale richiesta, in particolare se: a) nell’anno precedente è stata effettuata un’ispezione congiunta in tale ente SoHO; oppure b) è già in programma un’ispezione congiunta di tale ente SoHO. 4.   Le autorità competenti per le SoHO che partecipano a un’ispezione congiunta concludono un accordo prima di effettuare un’ispezione congiunta. Tale accordo scritto specifica almeno quanto segue: a) la portata e l’obiettivo dell’ispezione congiunta; b) i ruoli degli ispettori partecipanti durante e dopo l’ispezione, compresa la designazione dell’autorità competente per le SoHO che guida l’ispezione; c) i poteri e le responsabilità di ciascuna delle autorità competenti per le SoHO. Le autorità competenti per le SoHO che partecipano all’ispezione congiunta si impegnano nell’accordo di cui al primo comma ad accettare congiuntamente i risultati dell’ispezione. Tale accordo è firmato da tutte le autorità competenti per le SoHO partecipanti, comprese le rispettive autorità nazionali per le SoHO. 5.   L’autorità competente per le SoHO che guida l’ispezione congiunta è un’autorità competente per le SoHO dello Stato membro in cui ha luogo l’ispezione congiunta e garantisce che l’ispezione congiunta sia effettuata conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. L’autorità competente per le SoHO che supervisiona l’ente SoHO da ispezionare attraverso un’ispezione congiunta informa in anticipo detto ente SoHO in merito all’ispezione congiunta e alla sua natura, a meno che non sussistano motivi ragionevoli e debitamente giustificati per sospettare che tale comunicazione preventiva comprometta l’efficacia dell’ispezione congiunta. 6.   Gli Stati membri possono istituire programmi di ispezione congiunta per agevolare le ispezioni congiunte di routine. Gli Stati membri possono gestire tali programmi nel contesto di un unico accordo scritto di cui al paragrafo 4. 7.   Ai fini del coordinamento e dell’esecuzione di ispezioni congiunte, le autorità competenti per le SoHO tengono conto delle migliori prassi pertinenti documentate dall’SCB, come indicato all’, paragrafo 1, lettera d).
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Ispezioni congiunte (Art. 29 Regolamento (UE) 2024/1938) — Testo vigente | Portale Normativo