Art. 70

Formazione dell’Unione e scambio di personale delle autorità competenti

In vigore dal 13 giu 2024
Formazione dell’Unione e scambio di personale delle autorità competenti 1.   La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali per le SoHO, organizza attività di formazione dell’Unione sull’attuazione del presente regolamento. 2.   La Commissione può erogare formazione dell’Unione al personale delle autorità competenti per le SoHO degli Stati membri del SEE, dei paesi richiedenti o candidati all’adesione all’Unione, nonché al personale di organismi ai quali sono state delegate responsabilità specifiche per attività di sorveglianza sulle SoHO. Essa può organizzare aspetti della formazione in collaborazione con organizzazioni internazionali e autorità di regolamentazione che operano nel settore delle SoHO. 3.   Le autorità competenti per le SoHO provvedono affinché le conoscenze e i materiali acquisiti tramite le attività di formazione dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano diffusi secondo necessità e adeguatamente utilizzati nelle attività di formazione del personale di cui all’. 4.   La Commissione può sostenere, in cooperazione con le autorità nazionali per le SoHO, l’organizzazione di programmi per lo scambio di personale delle autorità competenti per le SoHO tra due o più Stati membri, così come per il distacco temporaneo di personale da uno Stato membro all’altro nell’ambito della formazione del personale. 5.   La Commissione mantiene un elenco del personale delle autorità competenti per le SoHO che ha completato con successo la formazione dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare le attività congiunte, in particolare quelle di cui agli . La Commissione mette tale elenco a disposizione delle autorità nazionali per le SoHO.
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