Art. 68

Comitato di coordinamento per le SoHO

In vigore dal 13 giu 2024
Comitato di coordinamento per le SoHO 1.   È istituito il Comitato di coordinamento per le SoHO (SoHO Coordination Board, SCB) al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri dell’attuazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, e di sostenerli in tale coordinamento, nonché di agevolare la cooperazione con i portatori di interessi al riguardo. 2.   Ciascuno Stato membro nomina due membri permanenti e due supplenti in rappresentanza dell’autorità nazionale per le SoHO e, se lo Stato membro lo desidera, del ministero della Salute o di altre autorità competenti. L’autorità nazionale per le SoHO può nominare membri provenienti da altre autorità competenti per le SoHO. Tali membri garantiscono che i pareri e i suggerimenti da essi espressi siano approvati dall’autorità nazionale per le SoHO. L’SCB puòinvitare esperti e osservatori a partecipare alle sue riunioni e, a seconda dei casi, può cooperare con altri esperti esterni. L’SCB può altresì invitare, se del caso, altre istituzioni e altri organi e organismi dell’Unione. In tal caso essi hanno lo status di osservatore. 3.   Gli Stati membri presentano il nome e l’amministrazione di appartenenza dei membri e supplenti da loro nominati alla Commissione, unitamente alla corrispondente dichiarazione di interessi per ciascun membro e supplente, che attesti l’assenza di interessi finanziari o di altro tipo. La Commissione mette a disposizione del pubblico sulla piattaforma UE per le SoHO l’elenco dei membri, indicando il nome, l’istituzione di origine e la dichiarazione di interessi di ciascun membro e supplente nominato. 4.   La Commissione mette a disposizione del pubblico sulla piattaforma UE per le SoHO il regolamento dell’SCB, l’ordine del giorno e il verbale di ciascuna riunione, nonché le migliori prassi documentate e pubblicate dall’SCB, come indicato all’, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento, purché tale pubblicazione non pregiudichi la protezione di qualunque interesse pubblico o privato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). 5.   Il rappresentante della Commissione copresiede le riunioni dell’SCB insieme a un rappresentante dell’autorità nazionale per le SoHO di uno Stato membro, eletto da e tra i rappresentanti degli Stati membri in seno all’SCB e conformemente al regolamento interno dell’SCB. 6.   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per l’SCB conformemente all’. 7.   L’SCB delibera cercando di raggiungere il consenso nella misura del possibile. Se non è possibile raggiungere un consenso, l’SCB delibera e adotta un parere o altre posizioni almeno a maggioranza dei due terzi dei voti di tutti gli Stati membri. Il rappresentante della Commissione che copresiede l’SCB non partecipa alle votazioni dell’SCB. Ogni Stato membro dispone di un voto. 8.   In sede di istituzione dell’SCB, la Commissione presenta il regolamento interno dell’SCB che deve essere approvato dall’SCB entro il suo primo semestre di attività. Il regolamento interno dell’SCB stabilisce in particolare le procedure per: a) la pianificazione delle riunioni; b) l’elezione dell’autorità nazionale per le SoHO che copresiede le riunioni dell’SCB e la durata di tale mandato; c) la deliberazione e le votazioni, nonché i termini per la formulazione dei pareri, tenendo conto della complessità del fascicolo, degli elementi di prova disponibili o di altri fattori pertinenti; d) l’adozione di pareri o altre posizioni, anche in caso di urgenza; e) la presentazione di richieste di consulenza all’SCBe di altre comunicazioni all’SCB; f) la consultazione degli organi consultivi istituiti nel quadro di altre normative pertinenti dell’Unione; g) la delega di compitiai gruppi di lavoro, anche in materia di vigilanza, ispezione e rintracciabilità, come pure di applicabilità del presente regolamento; h) la delega di compiti ad hoc a membri dell’SCB o ad esperti tecnici per esaminare specifici argomenti tecnici e riferire al riguardo all’SCB, nella misura in cui ciò sia necessario; i) l’invito di esperti a partecipare ai lavori dei gruppi di lavoro dell’SCB e/o a contribuire a compiti ad hoc, sulla base della loro esperienza personale e delle loro competenze o per conto di associazioni professionali riconosciute a livello di Unione o globale; j) l’invito di individui, organizzazioni o enti pubblici in veste di osservatori; k) le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi dei membri dell’SCB, dei membri supplenti, degli osservatori e degli esperti invitati; l) l’istituzione di gruppi di lavoro, compresi la loro composizione e il loro regolamento interno, e la delega di compiti ad hoc. 9.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie perla gestionedell’SCB. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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