Art. 47
Limitazione temporanea della partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale
In vigore dal 13 giu 2024
Limitazione temporanea della partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale
1. Al fine di tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e nell'ottica di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento, le forniture di gas naturale provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia e le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia non sono messe a disposizione attraverso il meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di gas naturale fino al 31 dicembre 2025.
2. L'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le forniture di GNL provenienti da impianti di GNL situati nella Federazione russa o in Bielorussia e alle forniture di gas naturale che entrano negli Stati membri o nelle parti contraenti della Comunità dell'energia attraverso i seguenti punti di entrata:
a)
Greifswald;
b)
Lubmin II;
c)
Imatra;
d)
Narva;
e)
Värska;
f)
Luhamaa;
g)
Šakiai;
h)
Kotlovka;
i)
Kondratki;
j)
Wysokoje;
k)
Tieterowka;
l)
Mozyr;
m)
Kobryń;
n)
Sudzha (RU)/(UA);
o)
Belgorod (RU)/(UA);
p)
Valuyki (RU)/(UA);
q)
Serebryanka (RU)/(UA);
r)
Pisarevka (RU)/(UA);
s)
Sokhranovka (RU)/(UA);
t)
Prokhorovka (RU)/(UA);
u)
Platovo (RU)/(UA);
v)
Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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