Art. 46

Partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale

In vigore dal 13 giu 2024
Partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale 1.   La partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale è aperta alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas naturale stabilite nell'Unione in modo non discriminatorio. A tali imprese è preclusa la partecipazione in qualità di fornitori, produttori e acquirenti se: a) sono soggette a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell' TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o b) sono direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 2.   Sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che fondi o risorse economiche siano messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che: a) sono soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell' TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o b) sono direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 3.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas naturale stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell'energia possono partecipare al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale a condizione che siano in atto le misure o gli accordi necessari per consentirne la partecipazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale a norma della presente sezione. 4.   Le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas naturale che partecipano all'aggregazione della domanda possono, in modo trasparente, coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto o usare contratti di acquisto in comune per ottenere migliori condizioni dai fornitori, purché rispettino il diritto dell'Unione, compreso il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE. 5.   I partecipanti al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale comunicano alla Commissione o al pertinente prestatore di servizi, a seconda dei casi, i seguenti elementi dei contratti conclusi: a) il volume; b) le controparti; c) la durata. 6.   I partecipanti all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune possono riferire alla Commissione o al pertinente prestatore di servizi, a seconda dei casi, se l'abbinamento e la gara d'appalto non hanno portato alla conclusione di un contratto di fornitura. 7.   Il destinatario delle informazioni comunicate a norma dei paragrafi 5 e 6 garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia strettamente limitato al fornitore di servizi e ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre delle informazioni. Tali informazioni sono trattate con la dovuta riservatezza.
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