Art. 44

Criteri di selezione del prestatore di servizi

In vigore dal 13 giu 2024
Criteri di selezione del prestatore di servizi 1.   Il prestatore di servizi è selezionato dalla Commissione tra soggetti che soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità: a) il prestatore di servizi è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro; b) il prestatore di servizi e i suoi subcontraenti non possono: i) essere soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell' TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o ii) essere direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agire per loro conto o sotto la loro direzione. 2.   Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore di servizi sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell'esecuzione dei compiti di cui all', il prestatore di servizi metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che: a) sono soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell' TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o b) sono direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 3.   Il prestatore di servizi non fa parte di un'impresa verticalmente integrata, ad eccezione di un soggetto separato conformemente al capo IX della direttiva (UE) 2024/1788.
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