Art. 44 · Criteri di selezione del prestatore di servizi

Art. 44

Criteri di selezione del prestatore di servizi

In vigore dal 13 giu 2024
Criteri di selezione del prestatore di servizi 1.   Il prestatore di servizi è selezionato dalla Commissione tra soggetti che soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità: a) il prestatore di servizi è stabilito e ha sede operativa nel territorio di uno Stato membro; b) il prestatore di servizi e i suoi subcontraenti non possono: i) essere soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell' TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o ii) essere direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agire per loro conto o sotto la loro direzione. 2.   Fatti salvi gli altri obblighi di dovuta diligenza, tra la Commissione e il prestatore di servizi sono sanciti obblighi contrattuali atti a impedire che, nell'esecuzione dei compiti di cui all', il prestatore di servizi metta fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che: a) sono soggetti a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell' TUE o dell'articolo 215 TFUE, consistenti nel divieto di mettere a disposizione o trasferire fondi o risorse economiche o di fornire loro, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, oppure nel congelamento dei beni; o b) sono direttamente o indirettamente di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione o agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. 3.   Il prestatore di servizi non fa parte di un'impresa verticalmente integrata, ad eccezione di un soggetto separato conformemente al capo IX della direttiva (UE) 2024/1788.
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