Art. 45

Compiti del prestatore di servizi

In vigore dal 13 giu 2024
Compiti del prestatore di servizi 1.   Il prestatore di servizi organizza i compiti di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale. In particolare, ma non esclusivamente, il prestatore di servizi può attuare gli elementi seguenti: a) valutazione e aggregazione della domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas naturale; b) raccolta di offerte da fornitori o produttori di gas naturale al fine di abbinare tali offerte alla domanda aggregata; c) assegnazione delle offerte di fornitura ai partecipanti all'aggregazione della domanda, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra i partecipanti più piccoli e quelli più grandi in funzione dei volumi di domanda presentati; d) fornitura di eventuali servizi ausiliari correlati, compresi i servizi volti ad agevolare la conclusione di contratti di acquisto di gas naturale.
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Compiti del prestatore di servizi (Art. 45 Regolamento (UE) 2024/1789) — Testo vigente | Portale Normativo