Art. 45
Compiti del prestatore di servizi
In vigore dal 13 giu 2024
Compiti del prestatore di servizi
1. Il prestatore di servizi organizza i compiti di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale. In particolare, ma non esclusivamente, il prestatore di servizi può attuare gli elementi seguenti:
a)
valutazione e aggregazione della domanda delle imprese di gas naturale e delle imprese consumatrici di gas naturale;
b)
raccolta di offerte da fornitori o produttori di gas naturale al fine di abbinare tali offerte alla domanda aggregata;
c)
assegnazione delle offerte di fornitura ai partecipanti all'aggregazione della domanda, tenendo conto di una distribuzione proporzionata tra i partecipanti più piccoli e quelli più grandi in funzione dei volumi di domanda presentati;
d)
fornitura di eventuali servizi ausiliari correlati, compresi i servizi volti ad agevolare la conclusione di contratti di acquisto di gas naturale.
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