Art. 49

Comitato direttivo

In vigore dal 13 giu 2024
Comitato direttivo 1.   Al fine di agevolare il coordinamento e lo scambio di informazioni in relazione al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di gas naturale, la Commissione è assistita da un comitato direttivo. 2.   Il comitato direttivo è composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La partecipazione degli Stati membri è di natura volontaria e dipende in particolare dall'ordine del giorno delle riunioni del comitato direttivo. Rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell'energia possono, su invito della Commissione, partecipare al comitato direttivo per tutte le questioni di interesse reciproco. Il comitato direttivo è presieduto dalla Commissione.
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